Origini della CTSS

La Conferenza Sanitaria Territoriale (CST), nata con L.R. 12 Maggio 1994 n. 19 (Riordino del SSR ai sensi dei D.Lgs 502/1992 e 517/1993 “Aziendalizzazione del SSN”) cambia la propria denominazione in Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) con la L.R. 12 Marzo 2003 n. 2, secondo un preciso orientamento politico che si propone la realizzazione di un sistema regionale integrato di interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.

Dunque, nella nostra Regione, la Conferenza Territoriale, che è costituita da tutti i Sindaci di una Azienda Unità Sanitaria Locale (oltre che dal Presidente della Provincia che a quel territorio si riferisce) esercita un ruolo di indirizzo e controllo non solo sulle politiche sanitarie, ma anche socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Dato atto che il processo di aziendalizzazione dell’ambito sanitario ha attribuito al Direttore Generale (designato dalla Regione) tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza della Azienda Unità Sanitaria Locale, è risultato via via necessario un controbilanciamento, specificamente sul terreno delle scelte di indirizzo, programmazione, pianificazione e verifica, in capo alle amministrazioni comunali di quel territorio, organizzate nella Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria.

Funzioni e Competenze

Queste le competenze che Il Piano Sociale e Sanitario 2008-2010 della Regione Emilia Romagna attribuisce alla CTSS.

Competenze di indirizzo

  1. approva l’atto di indirizzo e coordinamento triennale contenente le priorità strategiche in area sociale, sociosanitaria – compresa la non autosufficienza – e sanitaria. In tale atto sono definiti anche gli indirizzi per l’adozione da parte dell’Azienda USL del Piano Attuativo Locale (PAL);
  2. partecipa al processo di elaborazione del PAL dell’Azienda sanitaria e lo approva;
  3. d'intesa con i direttori generali, individua i distretti e modifica i loro ambiti territoriali. Il direttore generale adotta i provvedimenti conseguenti, trasmettendoli alla Giunta regionale per la verifica di conformità alla programmazione regionale;
  4. assicura altresì l'equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti distrettuali, in rapporto agli obiettivi di programmazione e riequilibrio, alla distribuzione ed alla accessibilità dei servizi ed ai risultati di salute;
  5. definisce i criteri di riparto del Fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA) tra i Distretti con l’obiettivo di garantire il riequilibrio territoriale sia a livello finanziario sia nell’organizzazione delle reti dei servizi al fine di assicurare equità di accesso;
  6. assicura il coordinamento del processo di definizione delle priorità degli interventi in conto capitale finanziabili ai sensi dell’art. 48 della L.R. 2/2003, in collaborazione con gli enti titolari della programmazione distrettuale (Comitati di distretto oppure organi di governo delle forme associative, o Comuni singoli nei casi in cui ambito distrettuale e comune coincidono).

Consultive

  1. esprime parere obbligatorio sul Piano programmatico delle Aziende sanitarie, di cui all'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e sui relativi aggiornamenti annuali;
  2. esprime parere obbligatorio sul bilancio pluriennale di previsione, sul bilancio economico preventivo e sul bilancio d'esercizio, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni ai fini del controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma del comma 2, lettera d) dell’art. 11 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517);
  3. esprime parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e Università, attuativi dei protocolli di intesa tra Regione e Università;
  4. in merito alle ASP:
    − esprime parere obbligatorio sul Piano Programmatico delle ASP;
    − autorizza la partecipazione alle sperimentazioni gestionali;
    − assicura, con il supporto della Provincia, il monitoraggio del processo di aziendalizzazione nel territorio provinciale.
  5. esprime parere ai fini della verifica dei risultati aziendali conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi da parte del Direttore generale dell’AUSL di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche;
  6. esprime parere sulla nomina del Direttore Generale.

Propulsive

  1. promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione sociosanitaria previsti dai Piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale, tenuto conto delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale;
  2. promuove, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali, la partecipazione dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali alla definizione dei piani attuativi locali, nonché la partecipazione dei cittadini e degli utenti alla valutazione dei servizi sanitari;
  3. promuove, con il supporto delle Aziende sanitarie, strategie, interventi e specifici accordi di programma (ad esempio L.R. 17/2007 sulla Prevenzione, cura e controllo del tabagismo) volti alla promozione della salute ed alla prevenzione, anche in considerazione delle criticità e delle priorità di salute individuate nell’atto di indirizzo e coordinamento triennale;
  4. promuove in accordo con i comitati di distretto e le Aziende sanitarie le modalità e gli strumenti operativi per garantire l’integrazione e il raccordo delle attività in ambito sovradistrettuale, anche tramite specifiche indicazioni regolamentari;
  5. promuove, con attività di indirizzo e di verifica, il raccordo tra la programmazione regionale e quella distrettuale.

Di verifica e controllo

  1. partecipa alla valutazione della funzionalità dei servizi e della loro razionale distribuzione territoriale, utilizzando indicatori omogenei di attività e di risultato definiti dalla Regione ed eventualmente integrati dalle Aziende;
  2. designa un componente del collegio sindacale dell’azienda sanitaria di riferimento ed effettua le altre nomine e designazioni che le sono attribuite per legge;
  3. può chiedere alla Regione di procedere alla verifica del direttore generale, anche al fine della revoca dell'incarico, qualora la gestione presenti una situazione di grave e persistente disavanzo, in caso di violazione di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, ovvero nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del PAL, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f) della L.R. 19/1994 e successive modifiche.

Gli Enti locali componenti la CTSS possono conferire a questa ulteriori competenze rispetto a quelle previste dalla disciplina regionale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

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