Descrizione
L’astensione dal Corso per maternità è disciplinata, attualmente, dalla Legge 53/2000 e D.Lgs. n.151 del 26.3.2001
L’assenza per maternità è obbligatoriamente di mesi 5 (solitamente 60 giorni prima e 90 giorni dopo il parto). Qualora la corsista partorisse prima della data presunta, i giorni non utilizzati prima del parto, possono essere "usufruiti" dopo il parto.
La gestante è tenuta a dare comunicazione scritta del suo stato di gravidanza e della data presunta del parto sulla base della modulistica predisposta dalla Regione.
Il periodo di sospensione per gravidanza sarà recuperato a fine corso seguendo un piano personalizzato di recupero elaborato dai Coordinatori dell’attività didattica (sessione straordinaria di solito ad aprile).
Poiché l’erogazione della borsa di studio è legata all’effettiva frequenza, la stessa non verrà corrisposta per tutto il periodo di sospensione.
Il Servizio Medico Competente aziendale ha adottato specifiche Linee-guida sulla tutela delle lavoratrici che possono essere consultate sulla Intranet aziendale seguendo il percorso: Dipendenti-Procedure Regolamenti e Modulistica-Aspettative-La tutela delle lavoratrici madri.
Le corsiste devono compilare e consegnare i Moduli alla Segreteria amministrativa.