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I cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (cittadini italiani, comunitari e stranieri) hanno diritto ad usufruire di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione in centri di altissima specializzazione all’estero, con spese a carico del SSN, se le prestazioni sanitarie non possono essere ottenute presso le strutture sanitarie italiane, nei modi e nei tempi adeguati alla particolarità del caso clinico.

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Come si fa

Come richiedere l’autorizzazione all’Ausl

La persona residente e assistita dall’Ausl della Romagna, per fruire dell’assistenza sanitaria all’estero, deve richiedere all’Ausl e ottenere dalla stessa la preventiva autorizzazione ad effettuare prestazioni sanitarie in centri di altissima specializzazione all’estero compilando l’apposito modulo.
Importante: il modulo deve essere completato dal medico specialista nella sezione dedicata “Relazione del medico specialista”.
Il medico, nella sua relazione, deve motivare adeguatamente l’impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico. La richiesta dell’utente deve inoltre contenere l’indicazione della struttura estera prescelta. La richiesta deve essere presentata all’ufficio Convenzioni Internazionali del Distretto Sanitario di residenza.
L’Azienda Usl trasmette la domanda e l’eventuale documentazione sanitaria al Centro di Riferimento Regionale territorialmente competente, entro 3 giorni dalla richiesta.
Il Centro di riferimento, valutata la presenza dei requisiti sanitari per fruire delle prestazioni richieste presso la struttura estera, comunica il proprio parere motivato al cittadino ed all’Ausl entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta.

Assistenza in forma diretta e indiretta

Le cure all’estero possono essere autorizzate in forma diretta o indiretta:

Autorizzazioni in forma diretta presso le strutture pubbliche o private convenzionate dei Paesi della UE o dei Paesi con i quali l’Italia ha stipulato accordi per la sicurezza sociale.
In questo caso al cittadino viene rilasciato, dall’ufficio Convenzioni internazionali del Distretto di residenza, il modello S2 (per i paesi UE) o modello similare (per i paesi convenzionati) da presentare alla struttura sanitaria all’estero.
L’assistenza è gratuita fatta eccezione per:
– le spese sostenute per prestazioni libero professionali anche se in regime di ricovero;
– i ticket previsti dalla legislazione locale;
– le spese per il viaggio, anche se in ambulanza, e per l’accompagnatore;
– le spese per il soggiorno nell’attesa di ricovero
– le spese relative al comfort alberghiero.

Autorizzazioni in forma indiretta presso le strutture private non convenzionate dei Paesi UE e le strutture pubbliche o private dei Paesi extra UE.
In questo caso il cittadino deve anticipare le spese autorizzate per le quali potrà richiedere il rimborso alla propria Ausl, al rientro in Italia, con i seguenti criteri:
– 80% delle spese di carattere strettamente sanitario;
– 80% delle spese di viaggio (del costo della tariffa ferroviaria e/o marittima più economica se il trasporto è effettuato con l’auto privata o pubblica, treno o nave);
– 80% della spesa del biglietto aereo in classe turistica;
– 40% delle spese relative a prestazioni libero professionali anche se in regime di ricovero ospedaliero.

In considerazione della particolare entità della presumibile spesa o delle modalità di pagamento in uso presso la Struttura estera, possono essere concessi all’assistito già autorizzato dal Centro Regionale di Riferimento, acconti sul prevedibile rimborso anche prima del suo trasferimento all’estero o rientro in Italia. A tal fine, l’assistito deve inoltrare la relativa richiesta di acconto direttamente all’Ufficio Convenzioni Internazionali.

Come chiedere il rimborso all’Ausl (in caso di assistenza indiretta)

Le richieste di rimborso devono essere presentate entro 3 mesi dalla data di effettuazione dell’ultimo pagamento compilando l’apposito modulo. Per chiedere il rimborso il richiedente dovrà presentare:

  1. la copia della documentazione sanitaria;
  2. la dichiarazione del Consolato italiano all’estero sulle caratteristiche del centro sanitario dove sono state effettuate le cure;
  3. le fatture in originale con il timbro del saldo.

I soggetti portatori di handicap (L.104/92) hanno diritto al rimborso delle spese di soggiorno (in caso non sia prevista l’ospedalizzazione in costanza di ricovero) sia in caso di assistenza indiretta che in caso di assistenza in forma diretta con S2 (DPCM 1/12/2000 art. 2 co. 1).

Deroghe alle spese rimborsabili sono ammesse per le spese che restano a carico dell’assistito, nel caso in cui siano particolarmente elevate, in tal caso la Regione può valutare, in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare, la possibilità di un ulteriore rimborso. E’ importante ricordare che per ottenere i rimborsi occorre presentare entro 3 mesi le fatture di spesa quietanzate in originale e nel caso di assistenza indiretta devono essere vistate dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

Dove rivolgersi
Ufficio Convenzioni Internazionali di Cesena

Corso Cavour, 180 - Cesena (FC) - 47521

Circoscrizione: Cesena e Valle del Savio

Ufficio Convenzioni internazionali di Forlì

via Colombo, 11 - Forlì (FC) - 47122

Circoscrizione: Forlì

Ufficio Convenzioni Internazionali di Ravenna

Via Fiume Abbandonato 134 - Ravenna (RA)

Circoscrizione: Ravenna

Ufficio Convenzioni Internazionali di Riccione

Via San Miniato, 16 - Riccione (RN) - 47838

Circoscrizione: Riccione

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Ultimo aggiornamento

25-06-2024 15:06

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