Cos'è
L’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) è regolata dalla legge 194 del 1978 “Norme per la tutela della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza”, che sancisce le modalità di ricorso all’aborto volontario. La richiesta di IVG deve essere effettuata personalmente dalla donna, che può scegliere fra il trattamento farmacologico, quando la gravidanza è entro i 69 giorni, o quello chirurgico fino ai 90 giorni.
Nel caso di minorenni, è necessario l’assenso da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Tuttavia, se le persone esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela sono difficilmente consultabili, o rifiutino il loro assenso, o esprimano pareri tra loro difformi, è possibile ricorrere al Giudice Tutelare.
Nel caso in cui la donna sia sottoposta a interdizione, si procede come disposto dall’Art. 13 della l. 194/78.
Dove rivolgersi
Puoi rivolgerti ai Consultori presenti sul territorio.
Il Consultorio garantisce colloqui e consulenza per rimuovere eventuali cause che portano alla decisione di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG). Al riguardo, fornisce anche assistenza psicologica e, su richiesta, informazioni su associazioni di volontariato ed eventuale coinvolgimento dei Servizi sociali. Dopo la scelta dell'interessata, il ginecologo del Consultorio effettua la visita, rilascia il certificato necessario per sottoporsi a IVG (questo certificato può essere richiesto anche al proprio ginecologo di fiducia, al medico di famiglia, ad altro specialista), informa sulle metodiche di esecuzione dell'IVG, assicura il controllo medico post-intervento. Viene assicurato anche il collegamento con i reparti ospedalieri di riferimento per l'esecuzione dell'intervento. Il Consultorio segue il percorso di certificazione per le minorenni con la relazione al giudice tutelare nel caso di minorenne che chiede IVG senza il consenso di chi esercita la patria potestà.