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L'art.41 del D.Lgs 81/2008 prescrive la sorveglianza sanitaria per i lavoratori professionalmente esposti ai rischi previsti dalla normativa vigente.
Tale sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente nominato dal Datore di Lavoro e si conclude con un giudizio che può essere di:

a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.

Il Lavoratore o al Datore di lavoro possono fare ricorso avverso il giudizio espresso dal Medico Competente in occasione della sorveglianza sanitaria, come previsto dall’art. 41 comma 9 del D.lgs 81/2008.

Accedere al servizio

Come si fa

Il Lavoratore o il Datore di lavoro che intendano ricorrere al giudizio del Medico Competente, deve compilare il modulo di istanza predisposto ed inviarlo, unitamente alla documentazione indicata nello stesso, all'Organo di Vigilanza territorialmente competente per la sede operativa dell’Azienda di afferenza del lavoratore (Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro - SPSAL).

Dove rivolgersi

Recapiti per l'invio del modulo e della documentazione:

SPSAL Sede di Cesena
mail: sanita.pubblica.ce@auslromagna.it
oppure pec: psal.ce.dsp@pec.auslromagna.it

SPSAL Sede di Forlì
mail: medicinadellavoro.fo@auslromagna.it
oppure pec: psal.fo.dsp@pec.auslromagna.it

SPSAL Sede di Ravenna
mail: spsal.ra@auslromagna.it
oppure pec: psal.ra.dsp@pec.auslromagna.it

SPSAL Sede di Rimini
mail: uopsal.rn@auslromagna.it
oppure pec: psal.rn.dsp@pec.auslromagna.it

Tempi e scadenze

L’istanza di ricorso può essere accolta solo se pervenuta allo SPSAL territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneità.
La conclusione del procedimento avverrà entro 90 giorni dalla data di arrivo dell’istanza di ricorso allo SPSAL territorialmente competente.

Modulistica

Ulteriori informazioni

Riferimento normativo
Art. 41 comma 9 del D.lgs 81/2008 - "Avverso i giudizi del Medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’Organo di Vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso".

Ultimo aggiornamento

05-11-2024 12:11

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