Rimborso pagamento ticket non dovuto per prestazioni di Pronto Soccorso
E’ possibile fare richiesta di rimborso del ticket pagato per prestazioni di Pronto Soccorso, entro dieci anni dalla data di pagamento, così come previsto dall’art.2946 del Codice di Procedura Civile, di cui alla nota RER del 2.08.2010 – PG 2010/195881, nei seguenti casi:
- Impropria attribuzione della quota ticket da parte del medico di PS a paziente titolare di esenzione attiva alla data di accesso in Pronto Soccorso;
- Errata attribuzione dell’addebito del ticket per le prestazioni erogate a paziente che acceda in Pronto Soccorso con diagnosi e/o modalità di accesso previste esenti dalla normativa vigente (DGR Emilia-Romagna nr. 1035/2009 e nr. 389/2011)
- Improprio addebito ticket a carico del paziente per consulenze richieste ma non erogate e/o per errori di sistema nel calcolo dei costi delle prestazioni erogate.
Cosa serve
- istanza di rimborso tramite compilazione del modulo MRPA177_01_Modulo_rimborso pubblicato in questa pagina
- documento di pagamento descrittivo delle prestazioni erogate nell’episodio di Pronto Soccorso, ove presente
- originali ricevute dell’avvenuto pagamento, copia UTENTE e AUSL, se disponibili
- documentazione /dichiarazione resa dal medico di Direzione/Pronto Soccorso o Coordinatore di Pronto Soccorso, attestante la motivazione al rimborso.
- fotocopia del documento d’identità
- Tessera Sanitaria
Può richiedere il rimborso
- il fruitore della prestazione se maggiorenne;
- il fruitore della prestazione se minore emancipato (minore che abbia compiuto 16 anni e sia
- coniugato art. 390 cc);
- genitore o tutore nel caso di minore;
- tutore o curatore nel caso di inabilitato oppure interdetto;
- amministratore di sostegno (L.9/1/2004, n.6);
- erede unico legittimo / legittimario
- coeredi: in presenza di coeredi, l’istanza deve essere presentata da uno solo di essi, in nome e per conto di tutti gli eredi, allegando alla richiesta, le deleghe alla riscossione debitamente
- sottoscritte e copia del documento di identità di ciascun erede/coerede
Modi e tempi di erogazione del rimborso
La richiesta di rimborso, se accolta, verrà liquidata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda nelle modalità indicate nella richiesta.
Presso gli Sportelli CUP di ambito, nonchè, ove presenti, presso le Accettazione Interne dei principali Ospedali.
E' possibile richiedere il rimborso inviando la documentazione prevista esclusivamente ad uno dei seguenti indirizzi mail:
- ufficiorimborsi.rn@auslromagna.it per l’ambito di Rimini
- ufficiorimborsi.ce@auslromagna.it per l’ambito di Cesena
- ufficiorimborsi.fo@auslromagna.it per l’ambito di Forlì
- ufficiorimborsi.ra@auslromagna.it per l’ambito di Ravenna
Normativa di riferimento
- L. nr. 537/1993 e smi “Interventi correttivi di finanza pubblica”
- Dlgs nr. 124/1998 “Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni”
- Circolare RER n.2 del 11/01/2019 “Linee guida sull’applicazione delle condizioni di esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria”
- Legge di Bilancio 160/2019 – DGR 1044/2020 “abolizione della quota fissa sulle ricette di specialistica ambulatoriale e sui farmaci di fascia A per assistiti non esenti di cui alle proprie deliberazioni n.119/2011 e n.2075/2018 ai sensi dell’Art.1 della L.160/2019.
- Circolare RER 3/2021 “indicazioni regionali in materia di riconoscimento delle esenzioni per reddito e autocertificazioni – revisione Circ.15/2010 e Circ.6/2012.
- DGR 1035/2009 “Strategia regionale per il miglioramento dell’accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale in applicazione della DGR 1532/2006 (nuove regole per applicazione ticket di P.S.)”
- DGR 389/2011 “Prestazioni di Pronto Soccorso assoggettate a compartecipazione alla spesa da parte degli utenti – modifiche e integrazioni alla DGR 1035/2009”Nota RER prot. n. 449490 del 25.06.2015 “Nuove indicazioni circa la ricetta farmaceutica dematerializzata”Nota RER 02.08.2010 PG 2010/195881Art. 2946 Codice di Procedura civile
- Nota RER prot. n. 449490 del 25.06.2015 “Nuove indicazioni circa la ricetta farmaceutica dematerializzata”
- Art. 2946 Codice Civile