Cos'è
Le forme di accesso previste dalla normativa sono:
- Accesso documentale (accesso agli atti): limitato ai soggetti che hanno un interesse giuridicamente rilevante, portatori di una situazione giuridica qualificata e differenziata (artt. 22 e ss. L. n. 241/1990);
- Accesso civico "semplice": limitato a documenti, informazioni o dati per i quali è previsto uno specifico obbligo di pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata omessa ( art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. );
- Accesso civico "generalizzato": relativo all’accesso a dati o documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione (art.5 comma 2 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).
L’Azienda Usl della Romagna si è dotata di uno specifico regolamento approvato con delibera del Direttore Generale n. 415 del 18.12.2019 recante: "Approvazione Regolamento: “Prima disciplina contenente indirizzi procedimentali ed organizzativi in materia di accesso civico semplice ed accesso civico generalizzato” e “Regolamento Unico Aziendale per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi” dell’Azienda USL della Romagna ".
Si richiamano, inoltre, le Linee Guida approvate da ANAC con Deliberazione n. 1309 del 28/12/2016 ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013” a cui il predetto Regolamento aziendale rinvia espressamente.
Tutti i dettagli dell’accesso civico al link Accesso civico .
Accesso documentale (L. n. 241/1990, artt. 22 e seguenti)
Chi può presentare
Il diritto di accesso è esercitabile da parte di tutti i soggetti privati, cittadini italiani e non, maggiorenni di età o emancipati, compresi i portatori d’interessi publici, diffusi o collettivi che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui è richiesto l’accesso.
Come si fa
Cosa si può chiedere
Il diritto di accesso si esercita, ai sensi dell’art. 25 L. n. 241/1990 e s.m.i., mediante esame ed estrazione di copia di documenti amministrativi, con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta detenuti alla stessa data dall’AUSL della Romagna, in quanto Autorità competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.
L’ interessato può chiedere:
- Visione del documento
- Estrazione di copia del documento
Limiti oggettivi della richiesta
Sono accessibili i documenti amministrativi, ad eccezione di quelli indicati dall’art. 24 della L. 241/90. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l’AUSL della Romagna ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali l’interessato chiede di accedere in base ai tempi di conservazione dei medesimi di cui al vigente Massimario di scarto aziendale.
Motivazione della richiesta
Il richiedente è tenuto a specificare nella richiesta la motivazione per la quale chiede l’accesso, specificando in conformità alla legge e al regolamento il proprio interesse diretto, concreto e attuale in quanto l’Azienda deve valutare l’esistenza in capo al richiedente dell’interesse.
Dove rivolgersi
L’istanza, formulata per iscritto, può essere presentata alternativamente con una delle seguenti modalità:
- consegnata di persona o inviata via mail ordinaria alla struttura competente;
- consegnata di persona agli Uffici protocollo aziendali;
- inviata mediante servizio postale all’indirizzo: AUSL Romagna Via De Gasperi n. 8 – 48121 Ravenna;
- mediante PEC all’indirizzo: azienda@pec.auslromagna.it
- agli Uffici Relazioni con il Pubblico aziendali.
Per formulare la richiesta può essere utilizzata la modulistica sottostante.
Termini
Il termine per la conclusione del procedimento di accesso è fissato in 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta o dalla data di ricevimento della richiesta perfezionata, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.. L’istanza, fatte salve le ipotesi di differimento, deve intendersi rifiutata decorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Azienda (ipotesi di silenzio rigetto).
Sospensioni
Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione e in caso di richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali.
Esercizio del diritto di opposizione da parte di eventuali controinteressati
Qualora nella richiesta di accesso si individuino soggetti controinteressati, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto di riservatezza, l’Azienda è tenuta a darne comunicazione agli stessi. I controinteressati entro 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.
Tutela in caso di differimento, limitazione o diniego
Contro le determinazioni amministrative concernenti il differimento, la limitazione o il diniego del diritto di accesso è ammesso, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, reclamo motivato al Direttore Generale dell’AUSL della Romagna.
A Chi rivolgersi per la tutela giurisdizionale
E’ fatto salvo il ricorso giurisdizionale al TAR, ai sensi dell’art. 25 della L. n. 241/1990 e s.m.i.