Cos'è
Importante: il Dipartimento di Sanità Pubblica eroga esclusivamente il corso base di formazione per coloro che non sono mai stati in possesso dell'attestato di formazione per alimentaristi (conseguito presso Ausl o altre strutture autorizzate).
Corsi di formazione
Il corso base ha la durata complessiva di 3 ore indipendentemente dalla categoria di mansione svolta I o II livello.
Dal 20 settembre 2019, ai sensi della DGR 311/19, gli Enti di formazione professionale, Associazioni di categoria del settore alimentare e gli stessi operatori del settore alimentare, previo accreditamento rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica, potranno svolgere sia corsi base di formazione che corsi di aggiornamento, rilasciando il relativo attestato ai partecipanti.
Corsi di aggiornamento
I corsi di aggiornamento saranno tenuti da: associazioni di categoria del settore, enti con finalità di formazione, OSA per il proprio personale dipendente che si sono accreditati presso l’AUSL.
Accreditamento Enti per corso formazione e aggiornamento alimentaristi
Richieste di accreditamento degli eventi formativi
La Delibera 311/2019 stabilisce che la richiesta di accreditamento degli eventi formativi debba essere inviata al Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata:
- per il territorio di Cesena: ip.ce.dsp@pec.auslromagna.it
- per il territorio di Forlì: ip.fo.dsp@pec.auslromagna.it
- per il territorio di Ravenna: ip.ra.dsp@pec.auslromagna.it
- per il territorio di Rimini: ip.rn.dsp@pec.auslromagna.it
Alla domanda, che andrà presentata utilizzando lo specifico modulo di accredimento, è necessario allegare:
- Copia fotostatica fronte/retro del documento di riconoscimento del richiedente. Se cittadino extra UE allegare anche permesso di soggiorno in corso di validità;
- Modello 1: Autocertificazione del/dei docenti, comprensiva del curriculum del personale docente preposto a tenere i corsi che riporti le esperienze lavorative e formative nel campo della sicurezza alimentare e dichiarazione di presa d’atto dei criteri per la valutazione di compatibilità con quanto previsto dalla L.R. 11/03 e dall'art. 9 della DGR n. 311/19, nell’ambito degli obblighi formativi previsti ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/04 – Allegato II, capitolo XII;
- Copia del materiale didattico utilizzato;
- Relazione descrittiva delle modalità di gestione e svolgimento del corso.
In particolare, si ricorda che:
- il contenuto dei corsi dovrà essere coerente con quanto previsto al punto 8 della DGR 311/19;
- i corsi dovranno avere una durata minima di tre ore e prevedere un test finale di apprendimento costituito da 12 domande di tipo chiuso, selezionate casualmente tra 50 disponibili, con un massimo di 5 risposte errate. Per i corsi realizzati in aula, chi ottiene un esito negativo alla prova scritta dovrà sostenere un colloquio e, in caso di comprovata assenza delle nozioni di base, sarà tenuto a frequentare nuovamente il corso. Per i corsi realizzati con modalità FAD, in caso di mancato superamento della prova scritta il discente sarà tenuto a frequentare nuovamente il corso;
- il rilascio dell'attestato spetta all'Ente di formazione professionale, Associazione di categoria, OSA che ha organizzato il corso e sarà firmato dal docente del corso.
L'accreditamento dei corsi si intende valido su tutto il territorio regionale per 5 anni, fatte salve eventuali variazioni del docente o delle caratteristiche e contenuto del corso che dovranno essere comunicate al fine di un'ulteriore valutazione.Per le persone già in possesso degli specifici titoli di studio previsti dalla DGR n. 311/2019 non ci sarà necessità di rilasciare l’attestato permanente in quanto farà fede il titolo di studio; per tutti gli altri titoli, per i quali è necessaria una valutazione del piano di studi, non essendo compresi nell’elenco della DGR n. 311/2019, l’attestato verrà rilasciato dal DSP competente.
Informazioni utili
- Le persone già in possesso di specifici titoli di studio (vedi link "Esonero dall’obbligo di formazione") anche se svolgono mansioni classificate a rischio, non hanno bisogno di convertire il titolo di studio.
- L'attestato di formazione deve essere acquisito prima di iniziare qualsiasi attività lavorativa o, comunque, entro 30 giorni dall’inizio della stessa. L'attestato di formazione vale tre anni per le mansioni di livello di rischio 2 e cinque anni per le mansioni di livello di rischio 1.
- Il corso di formazione per l'ingresso al lavoro ha durata di tre ore, indipendentemente dalla categoria di mansioni svolte.
- Per facilitare la formazione del personale alimentarista le Aziende USL forniscono agli interessati materiale didattico-formativo.